Ci si trova davanti ad un Supercondominio quando vi sono beni comuni a più fabbricati. Anche per queste fattispecie, per espresso richiamo dell’art. 1117-bis c.c., si applicano le norme in materia di Condominio. Vi sono comunque delle particolarità. L’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, espressamente prevede che nel caso del supercondominio con più di sessanta condomini, ciascun singolo fabbricato deve designare il proprio rappresentante. La nomina avviene con la maggioranza “rafforzata” di cui all’art. 1136 comma 5 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti i 2/3 del valore del fabbricato. Il rappresentante verrà convocato alle assemblee del supercondominio afferenti la gestione ordinaria e nomina del (super)amministratore. Per il caso in cui uno dei fabbricati che compongono il Supercondominio non provveda spontaneamente alla nomina di un rappresentante, ciascun condomino o anche ogni altro rappresentante (degli altri fabbricati) già nominato, può chiedere all’Autorità Giudiziaria di sostituirsi all’assemblea del fabbricato inerte e di nominare un rappresentante . Il procedimento deve essere preceduto da una diffida a provveder entro un congruo termine. La diffida e il ricorso all’autorità giudiziaria, saranno notificati al Condominio rimasto inerte, in persona del suo amministratore, ovvero, ove questo manchi, a tutti i singoli proprietari. Avv. Amedeo Caracciolo