f73ffb55ad46dd8db619906ef22eabbf4a1e6a73

©

Il dissenso alle liti in condominio

2024-07-08 11:23

Array() no author 82462

dissenso alle liti,

La disciplina del dissenso alle liti condominiali si rinviene nell’art. 1132 c.c., norma che prevede la possibilità per i singoli condomini dissenzienti di separare la propria responsabilità da quella del Condominio nei casi in cui l’assemblea deliberi di promuovere giudizio civile contro un terzo o di resistervi.


La norma sopra richiamata non è derogabile nemmeno da regolamenti di natura contrattuale per espressa previsione di cui al successivo art. 1138, 4° comma c.c.


La dichiarazione di dissociazione da parte del condomino dissenziente deve essere resa nel termine perentorio di trenta giorni dalla data dell’assemblea, se il condomino era presente, ovvero dalla avvenuta ricezione del verbale assembleare, nel caso di assenza.


 


L’art. 1132 c.c. prevede che la manifestazione del dissenso debba avvenire attraverso un “atto notificato all’amministratore” e dunque, oggi, attraverso una notifica a mezzo Ufficiale giudiziario salvo il caso in cui l’amministratore sia dotato di indirizzo pec inserito nei Pubblici Registri di legge (INIPEC- REGINDE). In tale ultimo caso vi è l’obbligo di notifica “a mezzo pec” ai sensi della legge n. 53 del1994 e successive modifiche.


 


Una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene che l’atto di dissenso possa essere inviato anche a mezzo di lettera raccomandata o, addirittura, espresso nel verbale di assemblea.


Tuttavia, la lettera della legge non appare, sul punto, suscettibile di interpretazioni quando richiede una vera e propria notifica.


Il dissenso naturalmente non esonera il dissenziente dal pagamento dell’onorario del difensore del Condominio, rilevando solo per le spese processuali da corrispondere eventualmente alla controparte vittoriosa all’esito del giudizio.


Avv. Amedeo Caracciolo



©